Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Articolo 1

Campo di applicazione della presente convenzione

La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.

Articolo 2

Espressioni e termini usati

  1. Ai fini della presente convenzione:
    1. il termine “trattato” indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione;
    2. i termini “ratifica”, “accettazione”, “approvazione” ed “adesione” indicano, a seconda dei casi, l’atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato;
    3. l’espressione “pieni poteri” indica un documento emanato dall’autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso;
    4. il termine “riserva” indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato;
    5. l’espressione “Stato che ha partecipato ai negoziati” indica uno Stato che abbia partecipato all’elaborazione e all’adozione del testo del trattato;
    6. l’espressione “Stato contraente” indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno;
    7. il termine “parte” indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore;
    8. l’espressione “terzo Stato” indica uno Stato che non è parte del trattato:
    9. l’espressione “Organizzazione internazionale” indica una organizzazione fra governi.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l’impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato.

Articolo 3

Accordi internazionali che non rientrano nel quadro della presente convenzione

Il fatto che la presente convenzione non si applichi né agli accordi internazionali conclusi tra gli Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o tra questi altri soggetti di diritto internazionale né agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

  1. il valore giuridico di tali accordi;
  2. l’applicazione a tali accordi di ogni norma enunciata nella presente convenzione alla quale sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione;
  3. l’applicazione della convenzione ai rapporti fra Stati regolati da accordi internazionali dei quali sono egualmente parti altri soggetti di diritto internazionale.

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